Abbiamo realizzato questa breve analisi di quelli che abbiamo ritenuto i punti più significativi della riforma forense, per consentirti di avere una maggiore conoscenza dell’argomento.
Speriamo, in questo modo, anche di stimolare una partecipazione attiva al dibattito, con domande, interventi, commenti personali e qualsiasi considerazione che vorrai condividere con noi tutti.
- La previsione del rimborso spese per i praticanti, nonché, dopo il primo semestre, la possibile pattuizione di un’indennità o di un compenso commisurato all’effettivo apporto professionale.
Art.41 comma 11: “ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato»(come a dire: facciano pure, loro, tanto sono soldi pubblici) «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato”
Il titolare di uno studio può pagare un obolo al giovane praticante avvocato che sgobba per lui solo dopo il primo semestre. Non è obbligatorio: primi sei mesi gratis, poi è un rimborso facoltativo.
- Previsione di una specifica competenza dell’avvocato nella consulenza stragiudiziale.
Art.2 comma 6: “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e` di competenza degli avvocati.” Viene così previsto che tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati vi sono le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, sempre se la professione sia svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
- Possibilità che l’avvocato costituisca associazioni multidisciplinari, affiancando a sé altri professionisti.
Art.4 comma 1 e 2: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.”
“Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti[…]” Sono ammesse le società tra avvocati, anche di natura multidisciplinare e sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia e indipendenza della prestazione professionale.
- Regolamentazione delle specializzazioni.
Art.9 comma 1,2,3: “E ` riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.” “Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.” “I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” Con quest’articolo viene disposta una regolamentazione delle specializzazioni; è anche previsto che l’ordine degli avvocati rilasci un attestato di specializzazione. Sempre meno competenze, più settorializzazioni della professione forense considerata come un pezzo della catena di montaggio al servizio del grande studio.
- Totale libertà circa la determinazione del compenso tra cliente e avvocato.
Art.13 comma 3: “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività , a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” Tale norma riconferma la riforma degli inizi del 2012, con cui sono state abolite le tariffe forensi. Un chiaro tentativo di liberalizzazione della professione che genera una gara a ribasso circa il compenso dell’avvocato, a discapito della qualità della professione.
- Formazione continua degli avvocati.
Art.11 comma 3: “Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.”
- Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense.
Art.21 comma 8: “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.” E’ questa sicuramente la previsione più significativa: alla luce di tali disposizioni, infatti, non si può essere iscritti all’albo senza essere iscritti alla Cassa Forense. Di conseguenza, per la permanenza nell’albo, e dunque per l’esercizio della professione Forense, diventano obbligatori tutti i parametri di permanenza all’interno della Cassa, tra cui spicca l’obbligo di versare contributi previdenziali fissi, nonché l’obbligo di conseguire 15.300 euro lordi all’anno di volume d’affari!
- Obbligo della rappresentanza di genere nella rappresentanza di genere nell’elezione dei Consigli dell’Ordine.
Art.51 comma 2: “Il consiglio distrettuale di disciplina e`composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale e` pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unita`.”
- Corsi di formazione per l’accesso alla professione.
Art.43 comma 1: “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.” I corsi di formazione durante il tirocinio erano, fino ad oggi, facoltativi e spesso alcune sedi anche gratuiti. Ai sensi dell’art 43.1, questi corsi, condizione necessaria per accedere all’esame di Stato, saranno svolti obbligatoriamente e a pagamento presso Università o altre sedi autorizzate: un ulteriore peso economico per i giovani praticanti!
- Istituzione dei consigli distrettuali di disciplina, con incompatibilità per garantire la terzietà del giudizio disciplinare.
Art.51 comma 1: “Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.” Le sanzioni disciplinari erano irrogate dallo stesso Consiglio dell’Ordine di appartenenza, con evidenti pericoli di favoritismi e scarse garanzie di imparzialità. Sicuramente l’art 51.1, sottraendo al Consiglio dell’Ordine tale potere, garantisce una maggiore indipendenza nei giudizi disciplinari sugli avvocati, affidandoli ad organi esterni.
Conclusioni:
Dall’analisi di alcune tra le innovazioni più significative apportate dalla riforma, tanto ampia quanto attesa dall’avvocatura, non possiamo escludere un giudizio positivo su alcune previsioni: a) Istituzione dei consigli di distrettuali di disciplina, organi esterni ed imparziali cui appartiene il potere decisionale (ex art 51.1); b) Eliminazione del socio esterno nelle società di capitali.
Tuttavia vogliamo sottolineare che complessivamente questa riforma comporta una selezione all’interno dell’avvocatura, attuata sulla base di criteri meramente reddituali ed economicistici!
La permanenza all’albo è infatti subordinata (mediante la previsione dell’obbligo di iscrizione alla cassa forense) all’avere un reddito professionale netto pari a 10.300,00 euro, e 15.300,00 euro di volume d’affari. E’ evidente che tale riforma rischia di pregiudicare coloro che non raggiungono tali soglie, e dunque soprattutto i giovani avvocati, fino a far ipotizzare il raggiungimento di un paradosso: l’avvocato, che non raggiunge tali soglie, per esercitare la professione, sarà “costretto” a dichiarare di più di ciò che guadagna realmente.